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Destinazione delle informazioni

I destinatari sono gli Operatori della Filiera Agro Alimentare – c.d. OFA (OSA – operatori del settore alimentare, OSM – operatori del settore dei mangimi –  operatori del settore dei SOA, operatori del settore dei fitosanitari, operatore del settore dei MOCA, ecc.), ai quali è stata notificata dalla Autorità Competente Locale dell’AULSS9 Scaligera (ACL) la non conformità ai requisiti normativi in materia di sicurezza alimentare rilevata all’analisi su campioni ufficiali.

In questi casi l’Operatore interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 7 c. 5 del D.lgs 27/2021, ha la facoltà, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, di presentare istanza di controperizia condotta da un proprio esperto di parte qualificato, formalmente incaricato.  

La controperizia definita dall’articolo 35 del Regolamento (UE) 2017/625, consiste in un riesame documentale delle registrazioni inerenti le attività effettuate dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relative alla singola analisi, prova, diagnosi. Rientra nella controperizia l’esecuzione presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova, diagnosi fatta effettuare dall’Operatore a proprie spese sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.

Entro i termini assegnati dalla ACL in sede di trasmissione della documentazione richiesta per la controperizia, l’Operatore dovrà far pervenire alla ACL la relazione conclusiva di controperizia redatta dall’esperto di parte qualificato, che sarà esaminata e alla quale seguiranno le determinazioni nel merito.

Nel caso di valutazione sfavorevole della relazione di controperizia da parte della ACL, l’Operatore potrà attivare, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione PEC dell'esito di valutazione della Controperizia, la procedura di Controversia, richiedendo alla ACL di poter far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Come presentare la richiesta di controperizia

La richiesta di Controperizia documentale deve essere presentata alla UOC dell’ACL mediante compilazione di apposito Modulo 1 - Istanza di Controperizia SCARICA entro il termine di 15 (quindici) giorni (termine perentorio) dal ricevimento della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole del campione, allegando:

  • copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
  • copia di un documento dell’Esperto di parte qualificato in corso di validità.

Azioni dell’ACL

Al ricevimento dell’istanza l’ACL Procedente:

  • valuta la regolarità tecnico - amministrativa dell’ istanza;
  • richiede immediatamente al Laboratorio Ufficiale che ha effettuato l’analisi/prova/diagnosi tutti i documenti utili per l’espletamento della controperizia tenuto conto che gli stessi dovranno essere resi all’Operatore entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza;
  • Mette a disposizione dell’operatore, nel più breve tempo possibile, e comunque, non oltre il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, i documenti richiesti inerenti le attività condotte dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova;
  • Fissa un termine congruo, motivandone le ragioni, entro il quale l’OFA dovrà far pervenire la relazione conclusiva redatta sulla base degli esiti della controperizia condotta dall’esperto di parte qualificato e formalmente incaricato.

Tempi medi di risposta

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l’ACL provvede a trasmettere all’Operatore la documentazione necessaria per poter effettuare la controperizia documentale.

Azioni successive a carico dell’operatore

Invio entro i termini fissati dalla l’ACL della relazione conclusiva comprensiva anche dell’eventuale ulteriore analisi effettuata, a proprie spese presso un laboratorio di fiducia accreditato, sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento. Tale relazione sarà esaminata dal personale a ciò deputato dell’ACL.

Esito del procedimento

Laddove le conclusioni della relazione di controperizia non siano accolte, l’ACL comunica via PEC l’esito sfavorevole della valutazione della stessa all’Operatore e contestualmente anche al laboratorio ufficiale che ha effettuato l’analisi, prova o diagnosi iniziale.

Qualora invece in sede di esame della controperizia da parte dell’ACL emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove venga riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle conclusioni dell’esperto di parte qualificato per conto dell’Operatore, l’ACL è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole.  

Controversia documentale

Nel caso in cui l’istanza di controperizia non venga valutata favorevolmente dalla ACL, l’Operatore può attivare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC, la richiesta di controversia documentale. Tale richiesta deve pervenire alla presente A.C. mediante compilazione del Modulo 2 - Controversia Documentale SCARICA, allegando alla stessa:

  • copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
  • copia di un documento dell’Esperto di parte qualificato in corso di validità;
  • relazione di controperizia rilasciata dall’esperto qualificato;
  • rapporto di prova e registrazioni delle analisi eseguite sull’aliquota a disposizione presso laboratorio di fiducia (indicando la RAGIONE SOCIALE _________________, e il n. Accredia ___________);
  • ricevuta di pagamento eseguito a favore dell’ISS per la prestazione richiesta, prevista dal D.Lgs. 32/2021 All. 3 Sez. 3 “Tariffe per la controversia”), pari a euro 500,00 (cinquecento/00).

L’ACL inoltra tempestivamente la domanda all’ISS assieme alla medesima documentazione già analizzata in fase di controperizia documentale.

Esito del procedimento  

Laddove l’istanza di Controversia documentale non sia accolta, l’Operatore può procedere all’istanza di Controversia analitica da effettuare sull’eventuale aliquota prodotta al momento del campionamento e conservata presso il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi.

Qualora invece in sede di esame di controversia documentale da parte dell’ISS emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove venga riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze dell’Operatore, l’ACL è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole.  

Controversia analitica

Nel caso in cui l’istanza di controversia documentale non venga valutata favorevolmente dalla ACL, l’Operatore può attivare, entro 30 giorni (termine perentorio) dal ricevimento PEC dell'esito di Controversia documentale, la richiesta di controversia analitica. Tale richiesta deve essere inoltrata all’ISS e alla ACL mediante compilazione di un Modulo 3 - Controversia analitica SCARICA,  allegando alla stessa:

  • copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
  • ricevuta di pagamento eseguito a favore dell’ISS per la prestazione richiesta, prevista dal D.Lgs. 32/2021 All. 3 Sez. 3 “Tariffe per la controversia”), pari a euro 500,00 (cinquecento/00).

Esito del procedimento

Nel caso in cui gli esiti della ripetizione di analisi, prova e diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi dall’ISS alle parti interessate (ACL, Operatore, Laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) siano favorevoli all’Operatore, l’ACL Procedente deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva formale comunicazione all’Operatore.

Normativa di riferimento

  • Regolamento (UE) 2017/625
  • D. Lgs 2 febbraio 2021
  • Nota Min. Sal. n. 21355-P del 22.05.2023
 
Riferimenti Unità Operativa Complessa - Autorità Competente Locale procedente
Servizio Responsabile del procedimento Ufficio indirizzo Pec
U.O.C. Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale Direttore UOC SIAOA Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona prevenzione.aulss9@pecveneto.it
U.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Direttore UOC SIAN Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona prevenzione.aulss9@pecveneto.it
U.O.C. Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Direttore UOC SIAPZ Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona prevenzione.aulss9@pecveneto.it
Soggetto a cui è attribuito potere sostitutivo in caso di inerzia
Soggetto Ufficio indirizzo Pec 
Direttore U.O.C. Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona prevenzione.aulss9@pecveneto.it
Direttore U.O.C Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona prevenzione.aulss9@pecveneto.it
Direttore U.O.C Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona prevenzione.aulss9@pecveneto.it
FileDimensioneAzioni
Attività di campionamento ufficiale in campo alimentare nel contesto dei controlli ufficiali in capo all’Autorità competente locale (ACL)
Attività di campionamento ufficiale in campo alimentare di cui al capo IV del regolamento (UE) 2017/625, nel contesto dei controlli ufficiali in capo all’Autorità competente locale (ACL). Indicazioni operative in merito alle azioni da intraprendere a seguito di esito sfavorevole e per assicurare il diritto alla difesa da parte degli operatori interessati
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Ultimo aggiornamento: 19/11/2025
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