I destinatari sono gli Operatori della Filiera Agro Alimentare – c.d. OFA (OSA – operatori del settore alimentare, OSM – operatori del settore dei mangimi – operatori del settore dei SOA, operatori del settore dei fitosanitari, operatore del settore dei MOCA, ecc.), ai quali è stata notificata dalla Autorità Competente Locale dell’AULSS9 Scaligera (ACL) la non conformità ai requisiti normativi in materia di sicurezza alimentare rilevata all’analisi su campioni ufficiali.
In questi casi l’Operatore interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 7 c. 5 del D.lgs 27/2021, ha la facoltà, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, di presentare istanza di controperizia condotta da un proprio esperto di parte qualificato, formalmente incaricato.
La controperizia definita dall’articolo 35 del Regolamento (UE) 2017/625, consiste in un riesame documentale delle registrazioni inerenti le attività effettuate dal momento del campionamento sino all’emissione del rapporto di prova relative alla singola analisi, prova, diagnosi. Rientra nella controperizia l’esecuzione presso un laboratorio accreditato di propria fiducia dell’analisi, prova, diagnosi fatta effettuare dall’Operatore a proprie spese sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento.
Entro i termini assegnati dalla ACL in sede di trasmissione della documentazione richiesta per la controperizia, l’Operatore dovrà far pervenire alla ACL la relazione conclusiva di controperizia redatta dall’esperto di parte qualificato, che sarà esaminata e alla quale seguiranno le determinazioni nel merito.
Nel caso di valutazione sfavorevole della relazione di controperizia da parte della ACL, l’Operatore potrà attivare, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione PEC dell'esito di valutazione della Controperizia, la procedura di Controversia, richiedendo alla ACL di poter far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).
La richiesta di Controperizia documentale deve essere presentata alla UOC dell’ACL mediante compilazione di apposito Modulo 1 - Istanza di Controperizia SCARICA entro il termine di 15 (quindici) giorni (termine perentorio) dal ricevimento della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole del campione, allegando:
Al ricevimento dell’istanza l’ACL Procedente:
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta l’ACL provvede a trasmettere all’Operatore la documentazione necessaria per poter effettuare la controperizia documentale.
Invio entro i termini fissati dalla l’ACL della relazione conclusiva comprensiva anche dell’eventuale ulteriore analisi effettuata, a proprie spese presso un laboratorio di fiducia accreditato, sull’aliquota eventualmente resa disponibile al momento del campionamento. Tale relazione sarà esaminata dal personale a ciò deputato dell’ACL.
Laddove le conclusioni della relazione di controperizia non siano accolte, l’ACL comunica via PEC l’esito sfavorevole della valutazione della stessa all’Operatore e contestualmente anche al laboratorio ufficiale che ha effettuato l’analisi, prova o diagnosi iniziale.
Qualora invece in sede di esame della controperizia da parte dell’ACL emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove venga riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle conclusioni dell’esperto di parte qualificato per conto dell’Operatore, l’ACL è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole.
Nel caso in cui l’istanza di controperizia non venga valutata favorevolmente dalla ACL, l’Operatore può attivare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione PEC, la richiesta di controversia documentale. Tale richiesta deve pervenire alla presente A.C. mediante compilazione del Modulo 2 - Controversia Documentale SCARICA, allegando alla stessa:
L’ACL inoltra tempestivamente la domanda all’ISS assieme alla medesima documentazione già analizzata in fase di controperizia documentale.
Laddove l’istanza di Controversia documentale non sia accolta, l’Operatore può procedere all’istanza di Controversia analitica da effettuare sull’eventuale aliquota prodotta al momento del campionamento e conservata presso il Laboratorio Ufficiale che ha effettuato la prima analisi.
Qualora invece in sede di esame di controversia documentale da parte dell’ISS emergano evidenze tali da mettere in dubbio la valutazione dell’esito sfavorevole e laddove venga riconosciuta la fondatezza, in tutto o in parte, delle istanze dell’Operatore, l’ACL è tenuta ad un riesame dell’intero procedimento e può procedere in autotutela all’annullamento d’ufficio della comunicazione/giudizio di esito sfavorevole.
Nel caso in cui l’istanza di controversia documentale non venga valutata favorevolmente dalla ACL, l’Operatore può attivare, entro 30 giorni (termine perentorio) dal ricevimento PEC dell'esito di Controversia documentale, la richiesta di controversia analitica. Tale richiesta deve essere inoltrata all’ISS e alla ACL mediante compilazione di un Modulo 3 - Controversia analitica SCARICA, allegando alla stessa:
Nel caso in cui gli esiti della ripetizione di analisi, prova e diagnosi effettuata in sede di controversia e trasmessi dall’ISS alle parti interessate (ACL, Operatore, Laboratorio ufficiale che ha eseguito l’analisi iniziale) siano favorevoli all’Operatore, l’ACL Procedente deve riesaminare il proprio giudizio di non conformità e darne tempestiva formale comunicazione all’Operatore.
| Servizio | Responsabile del procedimento | Ufficio indirizzo | Pec |
| U.O.C. Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale | Direttore UOC SIAOA | Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona | prevenzione.aulss9@pecveneto.it |
| U.O.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione | Direttore UOC SIAN | Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona | prevenzione.aulss9@pecveneto.it |
| U.O.C. Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche | Direttore UOC SIAPZ | Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona | prevenzione.aulss9@pecveneto.it |
| Soggetto | Ufficio indirizzo | Pec |
| Direttore U.O.C. Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale | Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona | prevenzione.aulss9@pecveneto.it |
| Direttore U.O.C Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona | prevenzione.aulss9@pecveneto.it |
| Direttore U.O.C Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche | Palazzo della Sanità Via Salvo D’Acquisto n. 7 - 37122 Verona | prevenzione.aulss9@pecveneto.it |
| File | Dimensione | Azioni |
|---|---|---|
| Attività di campionamento ufficiale in campo alimentare nel contesto dei controlli ufficiali in capo all’Autorità competente locale (ACL) Attività di campionamento ufficiale in campo alimentare di cui al capo IV del regolamento (UE) 2017/625, nel contesto dei controlli ufficiali in capo all’Autorità competente locale (ACL). Indicazioni operative in merito alle azioni da intraprendere a seguito di esito sfavorevole e per assicurare il diritto alla difesa da parte degli operatori interessati | 323.61 KB |